La Legge di Bilancio 2022 ha previsto il rinnovo di diverse forme agevolative dedicate al mondo delle imprese italiane con l’intento di incentivare investimenti in nuove tecnologie e il conseguente miglioramento della competitività del nostro settore imprenditoriale.

Tra le varie misure riconfermate, una delle principali è il Bonus investimenti 4.0 che è stato prorogato con rimodulazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0.

In particolare:

A) per gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 effettuati dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

– 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;

B) per gli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0, sono previste le seguenti aliquote:

– per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

– per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

– per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Sul fronte del credito d’imposta per attività di R&S, innovazione e design, sono avvenute alcune modifiche per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Nel dettaglio:

– il credito di imposta per la ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale, viene riconosciuto fino alla fine del 2031, ma dal 2023 nella misura del 10%, con massimale a 5 milioni di euro;

– il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica, per design e ideazione estetica, sarà riconosciuto nella misura del 10% (nel limite massimo di 2 milioni) fino al 2023, mentre nel 2024 e 2025 scenderà al 5% (sempre nel limite massimo di 2 milioni);

– il credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, sarà pari al 15% fino al 2022 (con un limite massimo di 2 milioni), 10% (con un limite massimo di 4 milioni) nel 2023 e al 5% (con un limite massimo annuale di 4 milioni) nel 2024 e 2025.

Anche la fondamentale misura della Nuova Sabatini ha è stata rifinanziata con 900 milioni di euro, con la reintroduzione dell’erogazione in più quote per i finanziamenti di importo superiore a 200.000 euro.

Sul fronte delle misure per l’internazionalizzazione, sono stati rifinanziati alcuni fondi specifici:

– 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri ex 394/1981;

– 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per il Fondo per la promozione integrata (ex art. 72, comma 1, del D.L. 18/2020).

La disciplina speciale prevista dal Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) per il Fondo garanzia PMI è stata prorogata fino al 30 giugno 2022, prevedendo, al contempo, che a partire dal 1° aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo.

Viene inoltre disposto che, dal 1° gennaio 2022, la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro passa dal 90 all’80%.

Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo sarà pari a 5 milioni di euro e la garanzia sarà concessa mediante applicazione del modello di valutazione. Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione saranno garantite dal Fondo nella misura massima del 60% dell’importo della medesima operazione finanziaria. Resteranno ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto ministeriale 6 marzo 2017.