SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE

La domanda potrà essere presentata dalle ore 8:30 del 10 febbraio 2026 alle ore 17.30 del 26 febbraio 2026.

BENEFICIARI

Possono richiedere l’agevolazione le Province, a Città Metropolitana di Genova, i Comuni liguri con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti inclusi quelli delle aree interne, le agenzie ed aziende regionali, le autorità di sistema portuale, gli enti parco, le camere di commercio.

Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento. Possono presentare domanda anche i soggetti beneficiari di contributi concessi a valere su precedenti bandi della medesima azione e sui bandi dell’azione 5.2.1, purché per interventi su immobili diversi da quelli già finanziati.

ATTIVITA’ AMMISSIBILI

Gli interventi ammessi a finanziamento devono essere realizzati nel territorio della Regione Liguria e riguardare edifici di proprietà delle autorità pubbliche, esclusi gli edifici di edilizia sociale.

Sono ammissibili interventi relativi all’efficientamento energetico degli edifici pubblici, o loro porzioni autonome, esistenti, ad uso pubblico, di proprietà pubblica e nella disponibilità dei soggetti beneficiari. Gli interventi, per ciascun edificio, devono essere corredati da:

  • progetto di fattibilità tecnico-economica;
  • ogni autorizzazione, assenso, nulla-osta, concessione, parere rilasciati dagli enti competenti, ove necessari se disponibili;
  • diagnosi energetica asseverata;
  • APE o simulazione di APE.

Sono ammessi anche interventi già avviati a far data dal 25 maggio 2023 e per i quali, al momento della presentazione della domanda, sussistano lavorazioni ancora materialmente da eseguire e non sia stato rilasciato il certificato di ultimazione lavori. In ogni caso gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 ottobre 2027.

Non sono ammissibili a contributo interventi su edifici di nuova costruzione o su ampliamenti.

Gli interventi proposti devono ottenere il miglioramento di almeno una classe energetica e un risparmio di almeno il 30% dell’energia primaria globale.

Ciascun intervento proposto non può comportare un investimento inferiore a 100.000,00 euro per i Comuni appartenenti alle aree interne e per i comuni con popolazione inferiore ai 2 mila abitanti ed inferiore a 300.000,00 euro per i Comuni liguri fino a 40.000 abitanti esclusi quelli inseriti nelle aree interne, le agenzie regionali e le aziende pubbliche di servizi alla persona della Regione, le autorità di sistema portuale, gli enti parco, le camere di commercio, le Province e la Città Metropolitana di Genova.

 AGEVOLAZIONI

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura massima:

  • dell’80% della spesa ammessa per i comuni con popolazione inferiore ai 2 mila abitanti e i Comuni appartenenti alle aree interne;
  • del 70% della spesa ammessa per le Province, la Città Metropolitana di Genova, i Comuni liguri fino a 40.000 abitanti le agenzie regionali e le aziende pubbliche di servizi alla persona della Regione, le autorità di sistema portuale, gli enti parco e le camere di commercio.

In ogni caso il contributo concesso per ciascuna domanda presentata non può superare l’importo massimo di euro 1.000.000,00.

I contributi concessi non sono cumulabili con quelli di altro fondo o strumento dell’Unione o dello stesso fondo FESR, nell’ambito di un altro programma e del PNRR per il medesimo intervento, fatta eccezione per il conto termico concesso dal GSE, salvo il divieto di doppio finanziamento.